Giveaway: cosa sono? Sono vietati? #giveaway #leggi #concorso

Ero a cena un paio di sere fa con alcuni amici a Como ed E. mi fa notare una bizzarria del mondo internet legata ai giveaway e alle leggi italiane.

Mi sono dovuto documentare prima di scrivere l’articolo visto che, in tutta sincerità, la mia conoscenza del giveaway vero e proprio era decisamente limitata. È un mondo che conoscevo solo parzialmente per via di un’idea di un gioco online che ho sviluppato per tre quarti (poi mi sono fermato un po’ per mancanza di stimoli, un po’ per mancanza di tempo) e per sentito dire – avevo visto un paio di giveaway qua e là – ma non avevo mai dato, ancora, un peso eccessivo all’aspetto normativo della cosa.

Sono vietati i giveaway? - Immagine tratta da internet

Sono vietati i giveaway? - Immagine tratta da internet

Cos’è un giveaway?

Anzitutto: cos’è un giveaway? Il giveaway è una sorta di metodo per premiare lettori/utenti del proprio blog, del proprio forum, del proprio sito ecc. In buona sostanza si decide una condizione di vittoria (chi fa per primo 100 commenti, per esempio) e si dice: a chi ottempera alla condizione di vittoria viene regalato questo oggetto.

Ipotizziamo un blog di cucina, il giveaway associato potrebbe essere: il primo lettore che effettua 100 commenti vince una pentola.

Ovviamente la questione può essere anche più tecnica e complessa. Possono rientrarvi delle agenzie specializzate con marchi famosi e interessati a farsi pubblicità e così via. Il blog guadagna in notorietà ed in traffico, soprattutto nel caso in cui il regalo fosse legato ad un brand forte e noto.

I giveaway sono vietati?

Ora veniamo al problema che mi ha evidenziato E. l’altra sera: sembra che i giveaway siano, in realtà, vietati in Italia a causa di leggi che limiterebbero i giveaway nelle seguenti misure:

  • Regalare premi con un valore inferiore ai 2,00 euro;
  • Regalare premi non monetari/astratti: opera letteraria o artistica (come premi tematici);
  • Assegnare il premio senza alcun tipo di estrazione random;

In caso di infrazione della legge, le multe possono variare dai 50 mila ai 500mila euro.

Pare, infatti, che i giveaway possano rientrare all’interno della legge sui concorsi a premi regolata da un decreto del Presidente della Repubblica (allora Ciampi): il Dpr 430/2001 (sì, una legge del 2001 verrebbe applicata all’attuale internet… in 11 anni la tecnologia e la comunicazione online sono leggermente cambiate).

Leggendo l’art. 6 (Esclusioni) sembrerebbe che alcuni giveaway potrebbero non essere inclusi nella normativa in esame:

1. Non si considerano concorsi e operazioni a premio:
a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;
b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese; per le emittenti radiofoniche si considerano presenti alle manifestazioni anche gli ascoltatori che intervengono alle stesse attraverso collegamento radiofonico, ovvero qualsivoglia altro collegamento a distanza (1) ;
c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;
d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate;
e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.
(1) Lettera così modificata dall’articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112.

A naso, però, non riesco a far rientrare un blog di cucina, oppure un blog come sipronunciaaigor o come altri mille, all’interno di “concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale”. Non mi paiono né artistici, né scientifici, né tantomeno progetti/studi commerciali o industriali. Forse un blog è una produzione letteraria? Nel qual caso le antologie del futuro potrebbero diventare davvero enormi ed ingestibili :).

Qualora si facessero rientrare nella categoria dei concorsi a premi, però, i giveaway sarebbero sottoposti a tale normativa con tutte le conseguenze del caso, ovvero la certificazione notarile, il deposito del regolamento, la trasmissione delle scartoffie (moduli) al Ministero dello sviluppo economico e così via. Una bella seccatura per il blog di cucina (non a scopo di lucro) che regala una pentola da 20€ al centesimo commento…

Il giveaway, soprattutto nel caso fosse associato ad un sistema non a scopo di lucro, lo assimilerei di più ad uno strumento pubblicitario, pertanto dovrebbe essere considerato, in un ipotetico bilancio, come una spesa generale, pertanto dovrebbe andare a ridurre il mio imponibile e, conseguentemente, le tasse da pagare…

Come tante volte ho ribadito sul blog, non credo che sia possibile continuare a pensare di emanare leggi dettagliatissime (italica esigenza legata al fatto che è tutto consentito se non espressamente vietato dalla legge) relative a internet. La nostrana lentezza degli iter legislativi parlamentari (giustificatissima in taluni casi, inspiegabile in altri) e la sempre crescente rapidità delle tecnologie contrastano decisamente.

Se si vuole regolamentare per legge internet, cosa che continuo a reputare assurda, bisognerebbe riuscire a non scadere in sciocchi dettagli (tipo il valore massimo del premio fissato a 2 euro). Ritengo opportuno, piuttosto, emanare delle linee guida a cui attenersi e distinguere, soprattutto, gli utenti che stanno proponendo il giveaway, piuttosto che postando un video, un brano musicale, un’idea, una foto ecc. Distinguere, nello specifico, se lo scopo è il lucro o meno.

Partendo da questa base, infatti, si risolverebbero già molte questioni (si pensi ai diritti SIAE sulle fotocopie, alla pirateria digitale su MegaUpload e così via).

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